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Ordinanza — n. 10613/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as facts are beyond Supreme Court review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10613/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Franco Ciarella inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for theft and receipt, arguing the appellate judges improperly re-evaluated evidence and facts. The Court rejected these claims, stating that the appellate court's factual findings were rational and thus insusceptible to review under the principle of legality.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for that of the appellate court, as such determinations are insusceptible to review under the principle of legality.

Parole chiave

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principle of legality insusceptible to review factual findings theft in dwelling receipt crime ricettazione furto aggravato scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
In particolare, La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. si perfeziona anche quando la sottrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, in una delle pertinenze recintate di un luogo di privata dimora (Sez.
Art. 648 cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
In particolare, La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin
si perfeziona anche quando la sottrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, in una delle pertinenze recintate di un luogo di privata dimora (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv.
Sez. 5, n. 43618 del 24/06/2021, Bianchi
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Testo completo

RACO ORDINANZA Ciarella Franco nato a Mantova il 20/11/1985 avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Ciarella; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 624-bis e 648 cod. pen. conseguente al rigetto della richiesta di riqualificazione giuridica del fatto descritto al capo 5) nel reato di ricettazione, è manifestamente infondato e non consentito. rilevato che i giudici di appello, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, hanno indicato gli elementi probatori idonei a dimostrare che il ricorrente ha commesso il reato di furto, valorizzando -in particolare- le dichiarazioni rese dallo stesso Ciarella, il quale ha ammesso di avere nella propria disponibilità un'autovettura dello stesso tipo e colore di quella ritratta nelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il Ciarella deduce erronea applicazione dell’art. 624-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto in abitazione di cui al capo 5), è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di furto in abitazione (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

In particolare, La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. si perfeziona anche quando la sottrazione sia avvenuta, come nel caso di specie, in una delle pertinenze recintate di un luogo di privata dimora (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470 – 01;Sez. 5, n. 43618 del 24/06/2021, Bianchi, non massimata); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta l’erronea determinazione della pena per il reato di furto in abitazione di cui al capo 5), è assorbito dalla inammissibilità del primo motivo di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass