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Ordinanza — n. 10612/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for money laundering due to lack of minor offense status and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10612/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Sirchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the money laundering charge and a lack of recidivism, but the lower court correctly assessed the severity of the documents involved and the appellant's criminal history. The Supreme Court upheld this decision, noting that the first ground for appeal was unfounded and the second was absorbed by it, while rejecting the third claim regarding non-punishability due to the appellant's established pattern of behavior.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The court must evaluate the totality of facts and the offender's personality profile to determine if a crime is minor or habitual; if the conduct is grave and the offender has multiple prior convictions, statutory mitigating circumstances like minor offense status or non-punishability are excluded, rendering appeals challenging these exclusions inadmissible.

Parole chiave

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money laundering conviction minor offense status recidivism assessment non-punishability clause inadmissible appeal criminal history evaluation Supreme Court review reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.
art. 648 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Sirchia Andrea nato a Milano il 06/09/1988 avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Sirchia; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del reato di ricettazione è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto, del numero e della tipologia dei documenti e delle carte di pagamento ricettatee del profilo personologico del ricorrente(vedi pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il mancato bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. e la contestata recidiva infraquinquennale, è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

è non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/