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Ordinanza — n. 10611/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding necessity defense and habitual offense exclusion for housing squatting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo Manzella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly rejected the necessity defense because the defendant's actions stemmed from economic hardship rather than an imminent danger, and denied the exclusion of punishability for habitual offenses due to the permanent and grave nature of the squatting. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit and failing to meet the specific requirements for admissibility in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The defense of necessity is rejected when the act is motivated by economic necessity rather than imminent danger, and the exclusion of punishability for habitual offenses does not apply to permanent, grave conduct that lacks the required non-habitual character.

Parole chiave

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necessity defense rejection habitual offense exclusion housing squatting economic hardship defense Italian criminal procedure admissibility of appeal permanent unlawful occupation stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
278520 – 01); ritenuto cheil secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
278520 – 01); ritenuto cheil secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520
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Testo completo

RACO ORDINANZA Manzella Angelo nato a Palermo il 02/03/1981 avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manzella Angelo; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art.54 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente argomentato sulla non configurabilità della scriminante (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) in considerazione del fatto che la condotta illecita non ha trovato fondamento nella necessità di sottrarsi ad un pericolo imminente ma nella volontà di risolvere il problema abitativo conseguente alle difficili condizioni economiche in cui versava il ricorrente (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 – 01); ritenuto cheil secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità; la Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e della sua natura permanente, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata, ove la Corte ha rilevato come l’occupazione dell’immobile perdurasse da molto tempo prima rispetto al suo accertamento e come il Manzella abbia continuato ad occuparlo anche dopo il primo sopralluogo, addirittura eleggendovi domicilio); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 0