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Ordinanza — n. 10610/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific regarding recidiva and dangerousness assessment under Art. 99 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10610/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Samuel Caldaras's appeal inadmissible due to its lack of specificity regarding the application of Article 99 of the Penal Code. The lower court correctly identified the appellant's multiple crimes as evidence of increasing dangerousness, rendering the omission of contested recidiva a non-issue. Consequently, the appeal was rejected as it merely denied established facts without addressing specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 99 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact legal error or factual flaw, particularly when the lower court's reasoning on increasing dangerousness and recidiva is logically sound and supported by the plurality of offenses.

Parole chiave

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Article 99 Penal Code recidiva assessment increasing dangerousness inadmissible appeal lack of specificity Corte di Cassazione procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99 cod. pen.
Letto il ricorso di Caldaras Samuel; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
Letto il ricorso di Caldaras Samuel; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Caldaras Samuel nato a Piove di Sacco il 08/04/1993 avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caldaras Samuel; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico; rilevato che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente, di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 6 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze contro l’evidenza della loro sussistenza, con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il Con