Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Tufano and D'Arco inadmissible due to a lack of specific grounds. The lower court provided a coherent and logically correct decision regarding criminal liability and sentencing, but the appellants offered only generic complaints without critical links to the factual or legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the statutory requirement for specific arguments necessary for judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if grounds are generic and lack specific critical arguments linking the censure to the factual or legal reasons of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Tufano Giuseppe nato a Acerra il 07/03/1976 D'Arco Salvatore nato a Maddaloni il 12/12/1984 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Salvatore D’Arco e Giuseppe Tufano; rilevato che gli unici motivi di impugnazione, con cui entrambi i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 648 e 707 cod. pen. ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono generici e privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che i ricorsi sono inammissibili per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026