Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10607/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and new grounds are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Braidic Iovanca inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant argued for a lack of reasoning regarding joint responsibility and the elements of aggravated robbery, but the Court found these arguments specific and repetitive of the appellate court's detailed findings. Consequently, the Court rejected the appeal because the lower court's factual assessment was sound and the new grounds were barred by procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 cod. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot review specific factual assessments made by the appellate court, and new grounds added to an inadmissible appeal do not cure the original defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds new grounds barred aggravated robbery joint responsibility rapina qualificata tentata rapina infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 cod. pen.
Massimo Rocchi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 628 cod.
Art. 521 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
Massimo Rocchi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 628 cod.
art. 521 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 16931 del 07/03/2025, Sirchia
Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto
275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G.
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv.
Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, Errichelli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RACO ORDINANZA Braidic Iovanca nata a Bollate il 23/02/1986 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Braidic Iovanca; letti i motivi nuovi depositati in data 03/02/2026 dal difensore della ricorrente Avv. Massimo Rocchi; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 628 cod. pen., sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici e giuridici, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata ed il pieno coinvolgimento della ricorrente nella commissione del reato (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il delitto di rapina può configurarsi anche quando l’impossessamento del bene avvenga all’esito di una proposta di acquisto solo apparentemente lecita, ma in realtà formulata con preventiva riserva mentale di non adempiere all’obbligazione di pagamento (vedi Sez. 2, n. 16931 del 07/03/2025, Sirchia, Rv. 287999 - 01).

In tali ipotesi, l’avvenuto consenso della persona offesa alla consegna del bene non esclude la natura illecita dell’impossessamento, qualora l’agente ricorra successivamente alla minaccia o alla violenza per impedire la reazione della vittima ovvero per consolidare il possesso della cosa già sottratta, realizzandosi così un’unitaria sequenza criminosa. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che l'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti, depositati dalla difesa della ricorrente, con cui si lamenta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. ed omessa motivazione in ordine al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di rapina.

Questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuoviatteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158 – 01; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di Giacinto, Rv. 277850 – 01;

Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01; Sez. 2, n. 641 del 27/10/2022, dep. 2023, Errichelli, non massimata). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa