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Ordinanza — n. 10606/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming fraud, upholding timely complaint and finding unjust enrichment instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10606/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mincioni Giuseppe inadmissible, rejecting his claims regarding the lack of fraud qualification and the timeliness of the victim's complaint. The court affirmed that the complaint was timely because the victim only gained certain knowledge of the crime's objective and subjective elements on March 13, 2019, when she realized the possession had been intervened. Consequently, the appellate court's finding of unjust enrichment rather than fraud was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The statute of limitations for filing a criminal complaint begins when the victim acquires certain knowledge of the crime's objective and subjective elements; unjust enrichment constitutes a distinct offense from fraud when no deceptive artifices are proven.

Parole chiave

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criminal complaint timeliness unjust enrichment offense fraud qualification rejection victim knowledge standard Cassazione inadmissibility appropriazione indebita accuse di truffa impiego illecito di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.p.
Art. 640 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo
tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv.
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
La memoria conclusiva, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A.
283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino
281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Mincioni Giuseppe nato a Lodi il 06/11/1961 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mincioni Giuseppe; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la mancanza riqualificazione del fatto nel reato di truffa nonché la tardività della querela presentata dalla persona offesa, è manifestamente infondato. rilevato che la Corte territoriale ha fatto corretto uso dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr. tra le altre, Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081 – 01) e, di conseguenza, ha ritenuto tempestiva la querela sporta da Alessandro Corno (vedi pagina 4 della sentenza impugnata dalla cui lettura si evince che il Raciti ha acquisito piena consapevolezza dell’interversione del possesso solo in data 13 marzo 2019 con conseguenze tempestività della querela sporta dalla persona offesa in data 24 maggio 2019); rilevato che i Giudici di appello, con motivazione congrua, immune da manifeste illogicità e conforme alle risultanze istruttorie acquisite, hanno puntualmente illustrato le ragioni per le quali hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di appropriazione indebita, evidenziando come il Mincioni, avvalendosi del rapporto fiduciario instaurato con la persona offesa — la quale gli aveva affidato in conto vendita un’autovettura — si sia procurato un ingiusto profitto corrispondente al prezzo versato dall’acquirente in buona fede.

In particolare, la Corte territoriale ha accertato che il ricorrente, una volta perfezionata la vendita, ometteva di corrispondere alla persona offesa la somma di spettanza, trattenendo indebitamente il ricavato e così intervertendo il possesso del denaro ricevuto in ragione del mandato conferitogli. Da tale ricostruzione fattuale, sorretta da adeguato apparato argomentativo, discende altresì l’insussistenza degli artifici o raggiri necessari per la configurabilità del diverso delitto di truffa, correttamente escluso dai giudici di merito. lette la comparsa conclusionale e la nota spese depositata dal difensore della parte civile Alessandro Corno; ritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cui alla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte.

La memoria conclusiva, a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). rilevato, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Corno Ale