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Ordinanza — n. 10605/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding exclusion of criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Matias Caffieri's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Code of Criminal Procedure based on the minor nature of the offense, but failed to explicitly articulate critical arguments against the lower court's reasoning. The court applied the Supreme Court's established principle that appeals must contain explicit and argued critiques of the factual or legal bases of the decision to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity when the appellant fails to explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal exclusion of liability Article 131-bis Cassation procedure motivo legale d'esclusione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 131-bis cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello con cui il Caffieri si limitava a chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
La Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello con cui il Caffieri si limitava a chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019
268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Caffieri Filippo Matias nato a Genova il 15/06/1983 avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Filippo Matias Caffieri; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello con cui il Caffieri si limitava a chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen. “in considerazione della particolare tenuità del fatto reato e rientrando tale ipotesi in quelle che consentono l'applicazione di tale norma” (vedi pagina 3 dell'atto di appello) in quanto il motivo dedotto difettava di specificità.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (vediSez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il