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Ordinanza — n. 10604/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are fact-specific and exceed cassation limits on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10604/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding elements of fraud and impersonation crimes, but the court found these arguments merely repetitive of the appellate court's detailed factual findings. Since the cassation court lacks power to re-evaluate evidence or substitute its own factual assessment, the appeal was rejected as it fell outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must address legal errors, not factual disputes; the court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts for those of the lower courts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Factual Review Limit Inadmissible Appeal Criminal Liability Elements abbandono del procedimento per truffa censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

RACO ORDINANZA El Sanafawy Monica nata a MILANO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Sanafawy Monica; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con i quali la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., sono aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato chei giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dell’imputata in ordine ai reati di truffa e sostituzione di persona (si vedano, in particolare, pagg. 7-8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di merito non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2