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Ordinanza — n. 10603/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding prescription suspension and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the suspension of prescription periods and the denial of a suspended sentence. The court affirmed that the new prescription suspension rules apply retroactively to crimes committed between August 2017 and December 2019, preventing the statute of limitations from expiring before the appellate judgment. Furthermore, the appellate court's refusal of a suspended sentence was upheld as logical, based on the specific modality of the fraud, the repetition of offenses, and the high degree of intent demonstrated by the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 157, 159, 640 cod. pen.; The suspension of prescription periods introduced by Law 103/2017 applies retroactively to crimes committed during its validity period, and the denial of a suspended sentence is justified by the specific modality of the offense, repetition of conduct, and subjective personality factors indicating future danger.

Parole chiave

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prescription suspension retroactive application suspended sentence fraud offense repetition of crimes inadmissible appeal subjective personality sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Art. 640 cod. pen.
conseguente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
Law 9 gennaio 2019, n. 3
Law 27 novembre 2021, n. 134
art. 640 cod. pen
conseguente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod.
art. 159 cod. pen
pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
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Testo completo

RACO ORDINANZA Tartaglia Marco Salvatore nato a PALERMO il 06/08/1982 avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Salvatore Tartaglia; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 157 e 640 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria della prescrizione del reato di cui all’art. 640 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 – 01). Ne consegue che, caso di specie, il reato di truffa contestato non si è prescritto in data anteriore all'emissione della sentenza di appello in considerazione dei periodi di sospensione della prescrizione correttamente indicati a pagina 4 della sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. I giudici di appello, con argomentazioni ineccepibili in punto di logica, hanno escluso l’applicabilità della sospensione condizionale della pena in considerazione della modalità del fatto, delle reiterazione delle condotte contestate e della particolare intensità del dolo , così esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla reiterazione futura di reati, che non si esaurisce in un giudizio di astratta gravità del reato ma evidenzia aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione (vedi pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,