Italian Court dismisses appeal regarding rejection of minor theft mitigation due to high value and criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for a mitigation circumstance based on the minor nature of the harm because the collected amount was substantial and the conduct showed criminal intent. The appellate court found no logical or legal flaws in this reasoning, noting that generic mitigation for cooperation was properly applied separately from the specific harm-based mitigation requested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 595 cod. proc. pen.: The court of appeal's refusal to recognize a mitigation circumstance based on the minor nature of the harm is valid when the value of the object and the modus operandi indicate criminal intent, provided no manifest logical or legal errors exist in the reasoning.
Parole chiave
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RACO ORDINANZA Cardinale Maria Rosa nata a Palermo il 26/12/1978 avverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maria Rosa Cardinale; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge nonché contraddittorietà della motivazione con una cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno, è manifestamente infondato, rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, ha motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta dell’imputata come ricettazione di lieve entità, alla luce dell’ingente valore del modulo di riscossione ricettato e delle modalità della condotta indicative di una progettualità delittuosa(si veda pag. 1 e 2 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, inoltre, che non è ravvisabile l’eccepita contraddizione motivazionale in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state concesse in considerazione del comportamento collaborativo della ricorrente che ha ammesso tutti gli addebiti e manifestato piena resipiscenza nel corso del giudizio, circostanze di natura soggettiva del tutto diverse da quelle poste a fondamento del rigetto della richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. invocata dalla difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026