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Ordinanza — n. 10599/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding recidivism and sentencing aggravations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10599/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Michele Capolongo inadmissible due to its generic and non-specific nature. The appellant argued for a lack of reasoning concerning recidivism and the balance between generic mitigating and aggravating circumstances, but the court found these claims failed to engage with the specific arguments in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appellant's complaints were devoid of a critical link to the reasoning path, warranting dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints lacking a critical connection to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reasoning recidivism assessment sentencing aggravations lack of specific argument court costs order Cassazione Rome recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Capolongo Michele nato a Cerignola il 19/03/1983 avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Capolongo Michele; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico ed aspecifico; il ricorrente, a fronte di una motivazione congrua ed esente da criticità giustificative si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore; ha rimarcato come la pena, determinata in modo congruo dal giudice di primo grado, non risulti suscettibile di mitigazione nel senso richiesto dalla difesa, non sussistendo elementi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza né di un contenimento degli aumenti inflitti a titolo di continuazione (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente aspecificità delle doglianze. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/202