Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to insufficient evidence and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court correctly rejected the claim that the appellant committed the underlying theft, noting his confession was too late and generic to prove the specific timing and methods of the crime. Furthermore, the court ruled that generic mitigating circumstances cannot be claimed in a final appeal, as the appellate judges had already weighed relevant factors regarding the appellant's criminal capacity and lack of cooperation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal regarding the classification of facts into receiving stolen goods is inadmissible if the lower court's reasoning on the lack of evidence for the underlying theft is sound, and generic mitigating circumstances are not admissible in final appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Raid Alfarra Ahmed nato in Algeria il 14/03/1988 (CUI: 06LT02B) avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ahmed Raid Alfarra; rilevatoche il primo e secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 624 cod. pen., sono manifestamente infondati. La Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed immune da vizi di manifesta illogicità, ha puntualmente illustrato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di ricettazione, valorizzando l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un suo coinvolgimento nella commissione del reato presupposto di furto.
In particolare, i giudici di appello hanno correttamente ritenuto tardive e generiche le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato, evidenziando come esse, oltre a non contenere specifiche indicazioni circa il tempus commissi delicti e le concrete modalità esecutive dell’azione furtiva, siano state formulate soltanto sei mesi dopo l’accertamento del delitto di ricettazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato che i giudici di appello, in tal modo, hanno correttamente applicato il principio di diritto secondo cui il giudice di merito può contrapporre all'elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l'utilizzazione delle cose sottratte, l'assenza di attendibili indicazioni sul punto da parte dell'imputato, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità (vedi Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264 – 01, in motivazione;
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01, in motivazione; da ultimo Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli, non massimata); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, l’intensa capacità criminale del ricorrente, il Comportamento processuale scarsamente collaborativo e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4-5 della sentenza impugnata).
Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01;
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02-); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am