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Sentenza — n. 10595/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10595/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il decesso di Cirillo Antonino, avvenuto in data 23 novembre 2025 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conseguente all’estinzione del reato di cui al capo 1) per morte del reo. L’unico motivo di impugnazione proposto da Teresa Robustelli è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen. (vedi pagg. 7-8 della sentenza impugnata); in particolare è stato evidenziato, con percorso argomentativo immune da manifeste illogicità, come le anomalie riscontrate nei certificati medici prodotti dalla Robustelli consentano di affermarne con chiarezza la loro falsità, sottolineando come lo Studio di Diagnostica Rad. e Terapia Fisica G.

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 10595/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Cirillo Antonino e Teresa Robustelli, con il primo motivo di ricorso, eccepiscono violazione degli artt. 195 e 240 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 642 cod. pen.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione assicurazione delle spese di cura accertamenti medici peritali documenti attendibili motivi medici falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 642 cod. pen.
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Testo completo

la seguente Sui ricorsi proposti da: Cirillo Antonino nato a Napoli il 20/09/1961 Robustelli Teresa nata a Portici il 24/09/1966 avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

1.Antonino Cirillo e Teresa Robustelli, a mezzo del proprio difensore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano, in data 06/10/2025, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 22/04/2024, li ha condannati per il reato di cui all’art. 642 cod.

2. Cirillo Antonino e Teresa Robustelli, con il primo motivo di ricorso, eccepiscono violazione degli artt. 195 e 240 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 642 cod. pen.

3. Il solo Cirillo Antonino,con il secondo motivo di ricorso,lamenta difetto di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale, rilevando il mancato disconoscimento del certificato medico da lui presentato alla compagnia assicurativa.

4. Il difensore della ricorrente Teresa Robustelli ha depositato memoria conclusiva con cui ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decesso di Cirillo Antonino, avvenuto in data 23 novembre 2025 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conseguente all’estinzione del reato di cui al capo 1) per morte del reo.

2. L’unico motivo di impugnazione proposto da Teresa Robustelli è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 642 cod. pen. (vedi pagg. 7-8 della sentenza impugnata); in particolare è stato evidenziato, con percorso argomentativo immune da manifeste illogicità, come le anomalie riscontrate nei certificati medici prodotti dalla Robustelli consentano di affermarne con chiarezza la loro falsità, sottolineando come lo Studio di Diagnostica Rad. e Terapia Fisica G.

Trama, già in epoca antecedente alla data di redazione del certificato in contestazione, aveva mutato denominazione, ragione sociale e sede. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;

3. Il ricorso proposto da Teresa Robustelli deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell'imputato: Cirillo Antonino. Dichiara inammissibile il ricorso di Robustelli Teresa che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle