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Ordinanza — n. 10594/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as specific and inadmissible for lack of interest in sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10594/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Marco Oliva inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for reduced criminal responsibility and statutory mitigating circumstances, but the Court found his arguments specific and repetitive of the appellate court's detailed factual findings. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the requisite interest for review, as the lower courts had already adequately addressed and motivated the sentencing and mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is specific and repetitive of arguments already addressed by the appellate court, or if it lacks interest because the lower court has already provided sufficient motivation on the contested points.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement lack of interest sentencing review mitigating circumstances criminal responsibility court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
8 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
art. 131-bis cod. pen
La Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino
Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Oliva Marco nato a Agrigento il 19/09/1997 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Oliva; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e della spiccata capacità di delinquere del ricorrente (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei benefici di legge, non è consentito in sede di legittimità. rilevato che, con riferimento alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 9 e 10 della sentenza impugnata); rilevato che igiudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente, l’entità del danno cagionato alla persona offesa l'intensità del dolo desumibile dalle modalità dell'azione, l'assenza di resipiscenza nonché la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag.8-9 della sentenza impugnata); rilevato che, in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio la doglianza non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della gravità del reato (vedi pag.8-9 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato che la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di concessione dei benefici di legge, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l’atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere i benefici di legge, senza addurre alcuna argomentazione a fondamento di tale generica richiesta (vedi pag. 6 dell'atto di appello); rilevato, pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01;

Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01). rilevato, infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e