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Ordinanza — n. 10592/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding new penalty assessment and first-time aggravating arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentence, arguing for a new evaluation of penalty congruity and raising an aggravating circumstance not previously contested. The court rejected these grounds because the request sought a fresh assessment of the penalty and the new argument was not properly raised in the appellate proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62 bis, 81, 133 c.p.; The Supreme Court cannot entertain requests for a new evaluation of penalty congruity or first-time raised aggravating circumstances in cassation appeals.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility penalty congruity assessment first instance aggravating circumstance appellate procedural requirements Italian criminal procedure code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 bis c.p.
Art. 81 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2 n. 47512 del 03/11/2022
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019
Sez. U n. 15 del 30/06/1999
Sez. 2 n. 13826 del 17/02/2017
Sez. 2 n. 29726 del 21/07/2022
Sez. U n. 877 del 14/07/2022
Sez. 4 n. 36535 del 15/09/2021
ARv. 281923 Sez. 2 n. 12784 del 23/01/2020
Rv. 278834

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10592/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3699/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37688/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a KOSOVO il 05/01/1996avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt 62 bis81 e 133 cod pen nonché vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena basein misura superiore al minimo edittale ed alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimatarilevato che la Corte territoriale con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice inragione della capacità a delinquere dell imputato e della particolare gravità del reato vedipag 3 della sentenza impugnata elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsiadeguatamente Il Collegio intende ribadire in proposito il principio di diritto secondo cui ladeterminazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di ungiudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge sicché l obbligo di una motivazionerafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittalementre nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall art 133 cod pen Sez 3 n 29968 del 22/02/2019 Del * Rv 276288 – 01rilevato che la doglianzacon cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sull aggravante contestata ha ad oggetto una censuranon dedotta in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportatonella sentenza impugnata che l odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente se incompleto o comunque non corretto Va richiamato in proposito ilprincipio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengonosollevate per la prima volta questioni che per non essere state dedotte nei motivi di appellonon potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado per non essere riconducibili neilimiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione Sez U n 15 del 30/06/1999 *Rv 213981 01 Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 26974 Sez 2 n 29726del 21/07/2022 * non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeletta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 17/02/2026 dal difensoredella parte civileritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cuialla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte La memoria conclusiva a cagionedella sua genericità non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quantopriva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente Sez Un 877 del 14/07/2022 * Rv 283886 – 01 Sez 4 n 36535 del 15/09/2021 ARv 281923 Sez 2 n 12784 del 23/01/2020 * Rv 278834CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10592/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3699/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37688/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a KOSOVO il 05/01/1996avverso la sentenza del 09/09/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt 62 bis81 e 133 cod pen nonché vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena basein misura superiore al minimo edittale ed alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimatarilevato che la Corte territoriale con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice inragione della capacità a delinquere dell imputato e della particolare gravità del reato vedipag 3 della sentenza impugnata elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsiadeguatamente Il Collegio intende ribadire in proposito il principio di diritto secondo cui ladeterminazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di ungiudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge sicché l obbligo di una motivazionerafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittalementre nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena nel quale sono impliciti gli elementi di cuiall art 133 cod pen Sez 3 n 29968 del 22/02/2019 Del * Rv 276288 – 01rilevato che la doglianzacon cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dellaprevalenza delle attenuanti generiche sull aggravante contestata ha ad oggetto una censuranon dedotta in sede di appello come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportatonella sentenza impugnata che l odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente se incompleto o comunque non corretto Va richiamato in proposito ilprincipio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengonosollevate per la prima volta questioni che per non essere state dedotte nei motivi di appellonon potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado per non essere riconducibili neilimiti degli effetti devolutivi prodotti dall impugnazione Sez U n 15 del 30/06/1999 *Rv 213981 01 Sez 2 n 13826 del 17/02/2017 * Rv 26974 Sez 2 n 29726del 21/07/2022 * non massimatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeletta la comparsa conclusionale e la nota spese depositata in data 17/02/2026 dal difensoredella parte civileritenuto che non devono essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile di cuialla nota depositata unitamente alle conclusioni scritte La memoria conclusiva a cagionedella sua genericità non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale in quantopriva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente Sez Un 877 del 14/07/2022 * Rv 283886 – 01 Sez 4 n 36535 del 15/09/2021 ARv 281923 Sez 2 n 12784 del 23/01/2020 * Rv 278834 P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende Rigetta larichesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile * *Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende Rigetta larichesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile * *Così è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM