Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation under Art 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lower court's motivation was too generic and lacked specific arguments. The appellant merely asserted a defect in the reasoning without pointing to concrete errors in the factual or legal grounds established by the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett c c.p.p.; The appeal must be specific and precise, requiring the appellant to explicitly identify and argue the critical flaws in the factual or legal reasons underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10590/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3697/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37678/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/10/2002avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine all affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio è genericoe privo dei requisiti prescritti dall art 581 comma 1 lett c cod proc pen il ricorrente afronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta vedipagg 4 6 della sentenza oggetto di ricorso si limita a dedurre il vizio di motivazione conaffermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dellesentenze di merito * Corte ha stabilito in proposito che il ricorso è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata Sez U n 8825 del 27/10/2016 * Rv 268822 – 01 e che il requisito dellaspecificità dei motivi implica l onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementifondanti le censure addotte al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato Sez 6 n 17372 del 08/04/2021 * Rv281112 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimentoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10590/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3697/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37678/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a * il 22/10/2002avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazionein ordine all affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio è genericoe privo dei requisiti prescritti dall art 581 comma 1 lett c cod proc pen il ricorrente afronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta vedipagg 4 6 della sentenza oggetto di ricorso si limita a dedurre il vizio di motivazione conaffermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dellesentenze di merito * Corte ha stabilito in proposito che il ricorso è inammissibile perdifetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati irilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata Sez U n 8825 del 27/10/2016 * Rv 268822 – 01 e che il requisito dellaspecificità dei motivi implica l onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementifondanti le censure addotte al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato Sez 6 n 17372 del 08/04/2021 * Rv281112 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento P Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM