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Ordinanza — n. 10588/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being admissible only on legal grounds, not factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10588/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied exclusively on factual arguments rather than legal violations. The appellant argued against the lower court's finding of extortion, but the appellate court had already thoroughly evaluated the evidence and established the defendant's criminal liability. The supreme court ruled that it cannot re-examine factual assessments or substitute its own judgment on the evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals to the Court of Cassation must be based on violations of law or defects in reasoning, not on a re-evaluation of factual elements or the adoption of new parameters for fact-finding.

Parole chiave

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Cassation appeal admissibility factual re-evaluation prohibition extortion crime elements appellate court reasoning legal vs factual review doppia punibilità reiterazione di reati penali principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Domenico Guerrieri; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Domenico Guerrieri; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 cod.
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Testo completo

RACO ORDINANZA Guerrieri Domenico nato a San Severo il 26/03/1996 avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Guerrieri; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 629 cod. pen., è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di estorsione (vedi pagg.3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il