Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10585/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing violation as it seeks new penalty evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10585/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the payment of court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing under Article 133 of the Penal Code, arguing for a new evaluation of the penalty's proportionality. The Court rejected this because the lower court had already considered the defendant's role and lack of repentance, establishing that a sufficiently motivated sentence is not arbitrary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The appeal challenging the proportionality of the sentence on the ground of a new evaluation is inadmissible in the court of cassation when the lower court's decision is sufficiently motivated and not arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Article 133 Penal Code Proportionality of Sentence Court of Cassation Inadmissible Appeal Sentencing Review Legality Stage

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez 2 n. 36104 del 27/04/2017
Sez 2 n. 47512 del 03/11/2022
Sez 3 n. 2233 del 17/06/2021
Sez 2 n. 23903 del 15/07/2020
Sez 2 n. 279549 del 2020

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a BARI il 29/06/1995avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10585/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3692/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37598/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a BARI il 29/06/1995avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell art133 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamentosanzionatorio non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuovavalutazione della congruità della pena la cui determinazione sorretta da sufficientemotivazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico vedi Sez 2 n36104 del 27/04/2017 * Rv 271243 Sez 2 n 47512 del 03/11/2022 *non massimata anche considerato che la Corte territoriale ha accolto la richiesta difensivadi rimodulazione della pena riducendo quest ultima alla luce della concreta gravità dei fatti edel ruolo rivestito dall imputato nella loro commissionerilevato che lo stesso motivo nella parte in cui lamenta carenza assoluta di motivazione inrelazione al motivo di appello con cui era stato chiesto il riconoscimento delle circostanzevalorizzato ai fini del diniego delle invocate attenuanti l assenza di manifestazioni diresipiscenza da parte del ricorrente nonchéla mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena vedi pag 9 della sentenza impugnata Deve esser in propositoribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dimerito nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagliritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione Sez 3 n 2233 del 17/06/2021 * Rv 282693 – 01 Sez 2 n 23903 del15/07/2020 * Rv 279549–02rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM