Ordinanza — n. 10583/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARACO ORDINANZA Madeddu Raffaele nato a CAGLIARI il 14/10/1987 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; Letto il ricorso di Madeddu Raffaele; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10583/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RACO ORDINANZA Madeddu Raffaele nato a CAGLIARI il 14/10/1987 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Madeddu Raffaele; ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo (attuale comma quarto), cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale, fondando il rigetto dell’istanza difensiva sulla quantità e sul considerevole valore dei beni oggetto di ricettazione (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), ha fatto buon uso del principio di diritto secondo cui deve escludersi la tenuità del fatto allorquando il valore del bene ricettato non risulti essere particolarmente lieve (Sez. 2, n. 29346 del 10/6/2022, Mazza, Rv. 283340- 01;
Sez. 2, n. 23742 del 07/05/2024, Orosan, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il Consigl