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Ordinanza — n. 10582/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise recidivism and attempted theft arguments at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Jeridi Faouzi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for mitigated sentencing for theft and attempted recidivism, but the appellate court had already addressed the theft value issue. The Supreme Court rejected these new claims because they were not raised as specific grounds during the second instance proceedings, violating procedural rules on devolutive effects.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: New grounds raising issues not previously deduced in the appeal are inadmissible in cassation as they fall outside the devolutive effects of the second instance.

Parole chiave

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procedural inadmissibility devolutive effects failure to deduce second instance grounds cassation appeal abuso di carte-chèques offesa al credito revoca del credito al consumo

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Massimo Fusi, insiste nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di cui all’art. 648 cod.
Art. 363-bis c.p.p.
art. 648 cod. pen
Massimo Fusi, insiste nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di cui all’art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 21790 del 13/4/2022, Della Marchesina
Sez. U, n. 15 del 30/6/1999, Piepoli
Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 29726 del 21/7/2022, Kintsuria
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Testo completo

RACO ORDINANZA Jeridi Faouzi nato a (TUNISIA) il 22/05/1967 avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso di Jeridi Faouzi e la memoria depositata in data 13/02/2026 con cui il difensore del ricorrente, Avv. Massimo Fusi, insiste nei motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condottacome di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto, della personalità dell'imputato desumibile dai numerosi precedenti penali -anche specifici- e dalla natura dei beni ricettati (pag. 6 della sentenza impugnata).

In tal modo i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui non è configurabile l'invocata attenuante allorquando l'oggetto del reato sia costituito da carte di credito in quanto il valore da considerare ai fini della valutazione del danno non è quello del supporto materiale ma quello non determinante derivante dalla potenziale utilizzabilità seriale dello strumento di pagamento (Sez. 2, n. 21790 del 13/4/2022, Della Marchesina, Rv. 283338– 01); rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle due ipotesi di ricettazione ed al riconoscimento del vincolo della continuazione, non sono consentiti perché dette censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello; va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec