Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual reiteration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground raised was a specific and repetitive reiteration of arguments already fully addressed by the Court of Appeal. The appellate court had correctly established that generic drug dependence does not automatically prove a mental defect and found sufficient evidence for criminal responsibility. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the strict requirements for a legitimacy review, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be specific and not merely a reiteration of facts; generic drug dependence is insufficient to prove a mental defect without evidence of chronic intoxication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10581/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3660/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37139/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 18/07/1991avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta travisamento dei fattiviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della capacitàdi intendere e di volere dell imputato ed alla penale responsabilità in ordine al reato diresistenza a pubblico ufficiale è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrilevato che la Corte di appello con motivazione esente da illogicità e congrua con lerisultanze istruttorie ha illustrato le ragioni dell assenza di condizioni patologiche idonee acompromettere la capacità di intendere e di volere dell imputato vedi pag 4 della sentenzaimpugnata In particolare i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principiodi diritto secondo cui la condizione di generica tossicodipendenza non è di per sé idonea adimostrare la sussistenza del vizio di mente totale o parziale ravvisabile invero solo in casodi cronica intossicazione da sostanze stupefacenti Sez 5 n 12896 del 30/01/2020 *Rv 279039 – 01rilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all art 337 cod pen vedi pagg da 6ad 8 della sentenza impugnata tale ricostruzione in nessun modo censurabile sotto ilprofilo della completezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto nonqualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili inquesta sedeconsiderato che in ragione della data di commissione 3 giugno 2016 della contestatarecidiva specifica e dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione conseguenti alrinvio delle udienze del 10 maggio 2019 e 5 novembre 2024 stante l adesione del difensoreall astensione indetta dagli organismi di categoria per complessivi mesi 6 e giorni 1 iltermine massimo di prescrizione maturerà soltanto in data 3 dicembre 2026 con riferimentoai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed in data 3 agosto 2043 con riferimento aldelitto di cui agli artt 56 e 629 comma secondo cod proc penrilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10581/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3660/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37139/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 18/07/1991avverso la sentenza del 31/01/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorso di * *rilevato che l unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta travisamento dei fattiviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della capacitàdi intendere e di volere dell imputato ed alla penale responsabilità in ordine al reato diresistenza a pubblico ufficiale è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede diappello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrilevato che la Corte di appello con motivazione esente da illogicità e congrua con lerisultanze istruttorie ha illustrato le ragioni dell assenza di condizioni patologiche idonee acompromettere la capacità di intendere e di volere dell imputato vedi pag 4 della sentenzaimpugnata In particolare i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principiodi diritto secondo cui la condizione di generica tossicodipendenza non è di per sé idonea adimostrare la sussistenza del vizio di mente totale o parziale ravvisabile invero solo in casodi cronica intossicazione da sostanze stupefacenti Sez 5 n 12896 del 30/01/2020 *Rv 279039 – 01rilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all art 337 cod pen vedi pagg da 6ad 8 della sentenza impugnata tale ricostruzione in nessun modo censurabile sotto ilprofilo della completezza e della razionalità è fondata su apprezzamenti di fatto nonqualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili inquesta sedeconsiderato che in ragione della data di commissione 3 giugno 2016 della contestatarecidiva specifica e dei periodi di sospensione dei termini di prescrizione conseguenti alrinvio delle udienze del 10 maggio 2019 e 5 novembre 2024 stante l adesione del difensoreall astensione indetta dagli organismi di categoria per complessivi mesi 6 e giorni 1 iltermine massimo di prescrizione maturerà soltanto in data 3 dicembre 2026 con riferimentoai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ed in data 3 agosto 2043 con riferimento aldelitto di cui agli artt 56 e 629 comma secondo cod proc penrilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM