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Ordinanza — n. 10580/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual or legal arguments required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Auricchio inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant's arguments regarding the crime under Article 640 of the Penal Code and sentencing were deemed generic and disconnected from the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law underlying the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal procedure Court of Cassazione penal responsibility court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione dei benefici di legge, sono del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

RACO ORDINANZA Auricchio Pasquale nato a Pagani il 04/07/1975 avverso la sentenza del 07/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Auricchio e la memoria depositata in data 26/02/2026 con cui il difensore del ricorrente, Avv. Pasquale Serafino, insiste nei motivi di ricorso; rilevato che tutti i motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta travisamento ed erronea valutazione delle prove nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art.640 cod. pen., alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione dei benefici di legge, sono del tutto generici e privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; rilevato che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre i predetti vizi con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/202