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Ordinanza — n. 10574/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on abuse of land ownership title, citing lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10574/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendants' request to re-evaluate factual findings regarding their property title. The lower court had established ownership through documentary evidence and a municipal official's testimony confirming the defendants' presence during the inspection. The appellate court refused to allow the defendants to simply contest the title generically without presenting new, specific evidence, ruling that the original factual determinations stood.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's findings when the appeal merely contests the sufficiency of evidence without raising new issues or providing new proof.

Parole chiave

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inadmissible appeal property title evidence factual re-evaluation municipal inspection procedural default responsabilità dell'appaltatore responsabilità del conduttore inadempimento del locatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez.4, n.9179del 31/01/2024
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
Sez.4, n.9179del 31/01/2024
Generato dall'IA

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Testo completo

re - ORDINANZA Ambruoso Giuseppe nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 01/08/1970 Forgione Roberta nato a BELVEDERE MARITTIMO il 28/05/1972 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Giuseppe Ambruoso e Roberta Forgione ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha condannati alla pena di mesi 5 di arresto per il reato di cui agli artt. 110- 113 cod. pen., 44 co. 1 D.P.R. 380/01, per aver, nella qualità di proprietari-committenti di un fondo, realizzato opere abusive in zona sottoposta al vincolo paesaggistico ed ambientale; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 181 co. 1 d.lgs. n. 42/2004, per aver, nella stessa qualità, realizzato le opere abusive in assenza di autorizzazione paesaggistica; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen. 64 e 71 D.P.R. n. 380/2001, per aver realizzato nelle stesse qualità le opere di cui ai capi precedenti senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 65 e 72 D.P.R. 380/2001, per aver iniziato, nelle stesse qualità, la costruzione delle opere di cui ai precedenti capi senza averne fatta previa denuncia allo Sportello Unico; per il reato di cui agli artt. 110-113 cod. pen., 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001, per aver realizzato, nelle stesse qualità, i lavori in zona sismica senza darne preavviso scritto allo Sportello Unico.

I ricorrenti deducono, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermata qualità dei proprietari del bene immobile oggetto delle opere abusive. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.I ricorrenti, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Nel caso di specie, il giudice a quo ha affermato che dagli atti acquisiti in giudizio risulta la sussistenza del titolo di proprietà, che è stato inserito nel fascicolo processuale, e che il teste escusso in dibattimento, funzionario dell’ufficio comunale, in data 03/02/2022, ha dichiarato che al momento del controllo presso i luoghi, gli imputati erano presenti.

A fronte di ciò, la difesa si è limitata a contestare in modo meramente generico l’insussistenza di detto titolo. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Si precisa che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez.4, n.9179del 31/01/2024 Ud. (dep. 04/03/2024 ) Rv. 285911).

Nel caso in disamina ritiene il Collegio che non debbano essere liquidate le spese a favore della costituita parte civile, posto che la memoria depositata per il Comune di Pompei non ha fornito alcun contributo alla decisione P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle