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Ordinanza — n. 10565/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation reserved to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10565/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the trial court's factual assessment regarding the defendant's intent. The appellant argued that 49 grams of marijuana were for personal use, but the appellate court found evidence of drug dealing based on possession of scales and packaging materials. Since the appeal raised issues of fact rather than law, the court ruled it outside the scope of admissible legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging the trial court's factual reconstruction of criminal intent are inadmissible as they fall outside the numerus clausus of admissible cassation grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation drug trafficking cassation grounds numerus clausus detenzione di stupefacenti consumo di canapa commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

re - ORDINANZA Micu Sebastian Andrei nato a (ROMANIA) il 22/06/1996 avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Beatrice Magro;

RITENUTO IN FATTO

Andrei Sebastian Micu ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione e euro 600 di multa per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver ceduto a un soggetto rimasto ignotodue grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per aver detenuto nella propria abitazione, a fini di spaccio, 49 grammidi marijuana e, ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza della Corte di appello di Roma del 09/06/2021, per l'effetto, ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi sei di relcusione e euro 23.600,00 di multa. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, perché la detenzione dei 49 gr.di stupefacente era finalizzata all’uso personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha affermato che la cessione dei 2 grammi di marijuana è chiaramente indicativa della destinazione a terzi anche della sostanza detenuta in casa, pari a 49 grammi di marijuana, unitamente a un bilancino di precisione e a delle bustine per confezionare le singole dosi.

Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/01