Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-proposing same factual arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the appellant merely re-proposed identical factual arguments previously rejected by lower courts. The appellant challenged the conviction for drug possession by questioning the credibility of witnesses and the timing of the search, but the court found no new grounds to alter the established facts. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to reject the request for a different factual evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the appellant re-proposes the same factual censure without new evidence or a different legal interpretation of the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10555/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1547/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 32540/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a FOGGIA il 21/11/1978avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannatoalla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all art 73 co 5 D P R 309/90 per averdetenuto al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuanaIl ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione e violazione dilegge in ordine all affermazione della responsabilità in particolare con riferimento altravisamento delle dichiarazioni rese dal commissario capo * * e dalcommissario D * * e all inattendibilità della testimone oculare nonché ex mogliedell imputato * * cheaveva rinvenuto lo stupefacente nello spazio circostanzel abitazione e che era anche persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia ad operadel maritoCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimitàNel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che la circostanza che laperquisizione dell abitazione dell imputato del terreno circostante e delle relative pertinenzesia avvenuta quando lo stesso era già ristretto in carcere da sei giorni non esclude la suaresponsabilità in considerazione del dato assorbente costituito dal fatto che la rimessa in cuila sostanza stupefacente è stata rinvenuta era nella sua esclusiva disponibilità e non inquella di terzi In tale rimessa infatti il * custodiva i trattori e la stessa insistevasu un terreno recintato e munito di cancello non accessibile a tuttiQuanto all attendibilità della * ex moglie dell imputato che ha rinvenuto lasostanza e ha allertato le forze dellordine il giudice a quo ha affermato di ritenereinverosimile che la donna abbia inscenato la detenzione dello stupefacente allo scopo diallontanare il più possibile il marito da casa in quanto la donna dopo l arresto del* si era trasferita in altro luogoe quindi non aveva più timore che egli potessetornare a casa* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10555/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 1547/2026* DI * CC 30/01/2026* * R G N 32540/2025* * * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a FOGGIA il 21/11/1978avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d appello di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * *RITENUTO IN FATTO* * ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicatacon la quale la Corte d appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannatoalla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all art 73 co 5 D P R 309/90 per averdetenuto al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuanaIl ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione e violazione dilegge in ordine all affermazione della responsabilità in particolare con riferimento altravisamento delle dichiarazioni rese dal commissario capo * * e dalcommissario D * * e all inattendibilità della testimone oculare nonché ex mogliedell imputato * * cheaveva rinvenuto lo stupefacente nello spazio circostanzel abitazione e che era anche persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia ad operadel maritoCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile Il ricorrente riproponendo le medesime censure avanzate allaCorte territoriale sostanzialmente in punto di fatto tende ad ottenere in questa sede unadiversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai * di meritosollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole non consentita alla Corte dilegittimitàNel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che la circostanza che laperquisizione dell abitazione dell imputato del terreno circostante e delle relative pertinenzesia avvenuta quando lo stesso era già ristretto in carcere da sei giorni non esclude la suaresponsabilità in considerazione del dato assorbente costituito dal fatto che la rimessa in cuila sostanza stupefacente è stata rinvenuta era nella sua esclusiva disponibilità e non inquella di terzi In tale rimessa infatti il * custodiva i trattori e la stessa insistevasu un terreno recintato e munito di cancello non accessibile a tuttiQuanto all attendibilità della * ex moglie dell imputato che ha rinvenuto lasostanza e ha allertato le forze dellordine il giudice a quo ha affermato di ritenereinverosimile che la donna abbia inscenato la detenzione dello stupefacente allo scopo diallontanare il più possibile il marito da casa in quanto la donna dopo l arresto del* si era trasferita in altro luogoe quindi non aveva più timore che egli potessetornare a casa* l inammissibilità del ricorso a norma dell art 616 cod proc pen nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità CorteCost * n 186 del 13/06/2000 alla condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misuraritenuta equa di 3 000 euro in favore della * delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MMP Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 30/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM