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Ordinanza — n. 10499/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected second-instance arguments without new analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10499/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the second-instance court regarding the denial of early release. The appellant argued the lower court relied on mere conjecture rather than proven behavioral violations, citing specific incidents like missed doorbell responses and drug possession. The court ruled that since these grounds were already substantively examined and dismissed in the appeal, the new petition lacked the necessary critical engagement required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the second instance without providing a new, critical analysis of the contested facts or legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments second instance rejection early release denial behavioral violations messa in libertà provvisoria revoca della liberazione condizionale scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01
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Testo completo

LINI ORDINANZA Giacomobello Salvatore nato a ALTAMURA il 14/10/1989 avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo presentato da Giacomobello Salvatore avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata per i semestri dal 9 maggio 2022 al 9 novembre 2022 e dal 9 maggio 2024 al 9 novembre 2024; che l’ordinanza ha dato atto, in relazione al primo semestre, che il ricorrente, in regime di detenzione domiciliare, non aveva risposto al citofono al fine di consentire il controllo da parte delle Forze dell’Ordine e, quanto al secondo semestre, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, detenuto all’interno di un armadietto in suo esclusivo uso all’interno dell’Istituto di pena; che con il ricorso è stato eccepito il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe fondato il diniego su mere congetture e non sulla base di effettive violazioni di regole comportamentali;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che la doglianza riproduce i medesimi profili di censura già vagliati Tribunale con argomenti corretti e puntuali, avendo dato conto delle ragioni del diniego dell’istanza; che, infatti,è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01) che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis