Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of signature by a registered defense attorney under Article 613 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was not signed by a defense attorney registered with the Court's special roll. The appellant, Teodoro Frappampina, submitted the petition personally with a declaration at the prison registry, violating the mandatory signature requirement. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Appeals filed without a signature by a registered defense attorney are inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da RAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4292/2026 MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026 CARMINE RUSSO R.G.N. 40454/2025 TERESA GRIECO - Relatore - ALDO NATALINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Frappampina Teodoro nato a BARI il 30/08/1968 avverso l'ordinanza del 13/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Teodoro Frappampina avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pavia del 19 novembre 2024 che ha respinto il rimedio risarcitorio in relazione alle detenzioni successive al 1° gennaio 2016 e dichiarato inammissibile con riferimento ai restanti periodi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa circondariale di Augusta; che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23 giugno 2017 n. 103 prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che, pertanto, il ricorso è inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10497/2026 Roma, lì, 18/03/2026 TERESA GRIECO RAFFAELLO MAGI