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Ordinanza — n. 10495/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against probation denial due to manifestly unfounded complaints and procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10495/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the probation tribunal's order manifestly unfounded and inadmissible. The convicted Romanian national argued for a home detention order and social service placement, claiming the tribunal ignored positive conduct and applied excessive rigidity regarding his lack of critical reflection. The court rejected these claims, noting the tribunal correctly applied the law by considering all file elements and refusing to force an alternative reading of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 ter comma 1 bis c.p.; Art. 52 D.Lgs. 196/2003: Appeals against probation tribunal decisions are inadmissible if complaints are manifestly unfounded or seek a reading of the decision not permitted by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial home detention manifestly unfounded supreme court appeal procedural inadmissibility social service placement penal supervision

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter comma 1 bis c.p.
Art. 52 D.Lgs. 196/2003

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ROMANIA il 27/08/1981avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare avanzata da * *che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla valutazione eccessivamente rigida del requisito della revisionecritica non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità non avendoconsiderato gli elementi positivi emersi dalla documentazione acquisita e dalla relazione diosservazione redatta dal personale dell Istituto penitenziarioche con il secondo motivo si eccepisce la genericità della motivazione sul puntodella inidoneità del domicilio non supportata da verifiche concreteche con il terzo motivo si deduce la violazione di legge e l erroneità della valutazionein ordine alla inammisibilità della detenzione domiciliare per presunto superamento del limitedi penaCONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunalepur dando conto della regolare condotta tenuta in carcere ha fornito con argomentazioniadeguate attraverso il riferimento alla relazione di sintesi e alla mancanza di revisionecritica del vissuto del ricorrente in relazione alla condotte di maltrattamento nei confrontidella sua ex compagna le ragioni poste a fondamento del diniego della concessione delleistanze proposte dal condannato e tale motivata conclusione resa considerando tutti glielementi in atti non è sindacabile in questa sede Sez 1 n 27264 del 14/01/2015 *Rv 264037 – 01che il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all art 47 tercomma 1 bis * pen quanto alla indicazione del superamento del limite di pena residuache pertanto il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamenteinfondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentitain questa sede cfr Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10495/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4289/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 40292/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a ROMANIA il 27/08/1981avverso l ordinanza del 16/10/2025 del * * di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Romaha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di applicazione delladetenzione domiciliare 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elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM* *