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Ordinanza — n. 10489/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding criminal continuations due to significant temporal distance between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by emphasizing temporal distance over the homogeneity of crimes committed in 2008 versus 2017-2019. The court rejected this, ruling that the substantial time gap between the distinct criminal acts precluded their legal continuation despite similar modes of execution.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 416-bis cod. pen.; Art. 629 cod. pen.; Art. 627 cod. pen.: A request for joining distinct criminal facts under the rule of continuation is denied when a significant temporal distance exists between the offenses, even if their nature and execution methods are similar.

Parole chiave

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criminal continuations temporal distance homogeneous offenses Art. 81 code of criminal procedure inadmissible appeal distinct criminal facts legal succession reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
commesso in Palermo fino al 25 giugno 2008; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 627 cod. pen.
art. 81 cod. pen
commesso in Palermo fino al 25 giugno 2008; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021
270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.;
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

LINI ORDINANZA Di Filippo Francesco nato a PALERMO il 26/08/1978 avverso l'ordinanza del 14/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Francesco Di Filippo di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti di cui alla sentenza n. 1556 del 2021, n. 757 del 2021 (già uniti in continuazione e concernenti i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen, e art. 629, 416-.1. cod. pen.) e n. 627 del 2009 avente ad oggetto il delitto di cui agli artt. 110, 629, secondo comma, cod. pen. commesso in Palermo fino al 25 giugno 2008; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale omettendo di considerare le allegazioni difensive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando, a fronte della omogenea natura dei reati, la notevole distanza temporale tra le fattispecie delittuose già unite in continuazione e commesse nel periodo 2017 – 2019 e quello di cui alla sentenza n. 627 commesso fino al 2008, perpetrato, peraltro con soggetti diversi (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.;

Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze risultano tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è decis