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Ordinanza — n. 10488/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10488/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10488/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LINI ORDINANZA Hetem Mevljan nato a (MACEDONIA) il 05/04/1997 avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lecco; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco. Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Hetem Mevljan la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa; Ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10488/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Hetem Mevljan la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa; Ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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impugnabilità di decisioni incidentali impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio diritto di ottenere una decisione termini di ricorso esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod.
art. 133 cod. pen
Considerato che le doglianze proposte appaiono e inammissibili in quanto eccepiscono l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nella determinazione della pena; che, in base all’ art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

LINI ORDINANZA Hetem Mevljan nato a (MACEDONIA) il 05/04/1997 avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Lecco; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco ex art. 444 cod. proc. pen., applicava a Hetem Mevljan la pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa; Ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che le doglianze proposte appaiono e inammissibili in quanto eccepiscono l’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., nella determinazione della pena; che, in base all’ art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235); che, per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/0