Italian court dismisses appeal against appellate settlement penalty, ruling consensual plea agreements cannot be unilaterally modified.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding the penalty amount set in an appellate settlement. The appellant argued for increased sentencing based on crime continuation, but the court held that such consensual agreements cannot be unilaterally altered by the parties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In appeals based on plea agreements, challenges to the agreed penalty are inadmissible unless the sentence is illegal, as the settlement represents a freely stipulated transaction that cannot be unilaterally modified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
LINI ORDINANZA Gallace Vincenzo Salvatore nato a ANZIO il 06/11/2004 avverso la sentenza del 27/06/2025 della Corte d'appello di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 giugno 2025, con la quale la Corte di Appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena inflitta a Vincenzo Salvatore Gallace in anni quattro e giorni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che la censura deduce l’omessa determinazione e motivazione sugli aumenti applicati per la continuazione tra i reati; che, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen» (così Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); che, più specificamente, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01) e che non sono deducibili con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualistica dell'istituto e la sua funzione deflattiva. (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos