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Ordinanza — n. 10485/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on criminal continuance due to significant time gaps between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly rejected the request for criminal continuance. The appellant argued for continuity between crimes committed in 2016, 2020, and 2021, but the court found the significant time gaps insufficient to prove a single criminal plan. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: Criminal continuance requires a unified criminal plan where offenses are conceived together; significant time intervals between crimes generally preclude finding such continuity absent contrary evidence.

Parole chiave

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criminal continuance Art. 81 cod. pen. Art. 337 cod. pen. unified criminal plan time interval analysis inadmissible appeal judicial execution criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale.
Art. 337 cod. pen.
1282 del 2021, trattandosi di condanne per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art.
art. 337 cod. pen
1282 del 2021, trattandosi di condanne per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.
art. 81 cod. pen
che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

LINI ORDINANZA Emmanuele Salvatore nato a SORIANO CALABRO il 31/08/1994 avverso l'ordinanza del 26/09/2025 del TRIBUNALE di Vibo valentia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Emmanuele Salvatore di applicazione della disciplina della continuazione fra i delitti oggetto delle sentenze n. 326 del 2021, n. 1254 del 2020 e n. 1282 del 2021, trattandosi di condanne per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato dovendo le singole condotte costituire parte integrante di un unico programma nel quale gli illeciti debbono essere concepiti già nelle loro caratteristiche essenziali e come ciò non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a significativa distanza di tempo (2016, 2020 e 2021) e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che il Giudice dell’esecuzione correttamente dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse nel 2016 di avere già programmato di opporsi ai controlli di polizia, dovendo piuttosto ravvisarsi un’avversione del ricorrente alle forme di controllo; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos