Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gianluigi Sarcone inadmissible and ordered him to pay legal fees. The prisoner challenged a surveillance court order extending his mail censorship, but the appeal lacked the mandatory signature of a registered defense attorney. The court ruled that without this signature, the appeal violates procedural requirements and is therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Appeals against surveillance court orders must be signed by a registered defense attorney, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da RAFFAELLO MAGI - Presidente - Ord. n. sez. 4234/2026 MARCO MARIA MONACO CC - 12/03/2026 CARMINE RUSSO R.G.N. 39027/2025 TERESA GRIECO - Relatore - ALDO NATALINI ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Sarcone Gianluigi nato a CUTRO il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Gianluigi Sarcone avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo del 26 giugno 2024 che ha disposto la proroga della sottoposizione a visto della corrispondenza di cui all’art. 18-ter, comma 1, lett. b Ord. pen. per ulteriori tre mesi che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della Casa Circondariale di Viterbo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l'art. 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; che il ricorso è pertanto inammissibile; che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/03/2026 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10483/2026 Roma, lì, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente TERESA GRIECO RAFFAELLO MAGI