Italian court dismisses appeal regarding probation service assignment, upholding tribunal's jurisdiction and factual assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the Messina Supervision Tribunal's refusal of a probation service assignment. The appellant argued that jurisdiction belonged to the Reggio Calabria court due to his residence and that the tribunal erred in evaluating criminal context risks. The court ruled that Article 656 of the Code of Criminal Procedure establishes a special jurisdiction rule for probation assignments based on the prosecutor's office location, overriding the general residence rule, and affirmed that the tribunal's factual findings on criminal radicalization were not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 677, comma 2, cod. proc. pen.: The special jurisdiction rule for probation service assignments based on the prosecutor's office location prevails over the general territorial competence principle, and factual assessments of criminal context are not reviewable on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
LINI ORDINANZA Suraci Umberto nato a REGGIO CALABRIA il 13/05/1971 avverso l'ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di Umberto Suraci; che con il con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., in quanto all’atto della proposizione dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale il ricorrente non era detenuto, sicché la competenza a provvedere sull’istanza era da ascriversi al Tribunale del luogo di residenza o domicilio, che era Reggio Calabria; che con il secondo motivo si deduce l’erronea valutazione dei requisiti per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato alla luce del principio statuito da questa Corte secondo cui l'art. 656, comma 6, detta, pertanto, una regola speciale, che deroga alla regola generale dell'art. 677, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398: la competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice; nello stesso senso v. anche Sez. 1, Sentenza n. 53177 del 08/10/2014, confl. comp. in proc.
Travaglini, Rv. 261606, nonché, in tempi più risalenti, già Sez. 1, Sentenza n. 3857 del 30/05/1997, confl. comp. in proc. Markovic, Rv. 207983: L'art. 677 cod. proc. pen. precisa i criteri per l'individuazione del tribunale di sorveglianza competente per territorio a decidere in via generale in ordine a tutti i procedimenti di sorveglianza, ad eccezione del procedimento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale del condannato libero, per il quale è territorialmente competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione.
Si tratta di un criterio speciale di collegamento giustificato anche dall'esigenza di consentire a detto P.M. di emettere il provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione); che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il Tribunale di sorveglianza - attraverso il riferimento alla perdurante radicalizzazione del contesto criminale di appartenenza, alla mancanza di revisione critica, non mostrando consapevolezza del fatto e dichiarandosi estraneo alla commissione del fatto di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990 consistente nella condotta di trasporto e cessione di droga in Calabria e, infine, al parere dell’UEPE che si esprime nel senso della necessità della misura restrittiva -ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del diniego della concessione della misura richiesta dal condannato e tale motivata conclusione, resa considerando tutti gli elementi in atti, non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037 – 01); che,pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore