Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claims regarding continuity of criminal design.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Vitella inadmissible because the complained provisions were manifestly unfounded. The lower court correctly distinguished two crimes committed in different years and locations, rejecting the argument that they shared a single criminal design under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that an appeal alleging a violation of the continuity of criminal design is inadmissible when the lower court's reasoning clearly demonstrates the distinctness of the criminal acts based on time, place, and target.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LINI ORDINANZA Vitella Antonio nato a POMARICO il 24/12/1950 avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIBUNALE di Ivrea dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di Antonio Vitella di applicazione della disciplina della continuazione fra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 21 dicembre 2021, confermata dalla Corte di appello di Torino in data 8 novembre 2023 (irrevocabile l’11 settembre 2024) e il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 4 luglio 2023, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 30 gennaio 2025 (irrevocabile il 4 giugno 2025); che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto insussistente il medesimo disegno criminoso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato - rimarcando che nella fattispecie si tratta di reati, seppur lesivi della sfera patrimoniale, commessi a significativa distanza temporale, ovvero nel 2019 e nel 2021, in luoghi diversi e in relazione a beni diversi - ha adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di ritenere l’unicità del disegno criminoso; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 12/