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Ordinanza — n. 10469/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence where appellate court equated mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10469/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Daniele dell'Armi's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court had reduced his sentence by equating specific mitigating circumstances under Articles 62-bis and 62 of the Penal Code with the aggravating circumstance of Article 61, paragraph 2. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellate judges properly exercised their discretion to choose equivalence over the prevalence of mitigating factors based on the case's gravity and lack of proven motive.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis, 62, n. 6, 61, n. 2, 69 cod. pen.; The court may choose equivalence over the prevalence of mitigating circumstances when it deems such a solution best ensures the adequacy of the imposed penalty.

Parole chiave

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equivalence of circumstances prevalence of mitigating factors discretionary sentencing appellate review standards Penal Code provisions sanzione penale aggravamento della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa l’aggravante della premeditazione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62, n.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa l’aggravante della premeditazione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62, n.
Art. 61, n. 2 cod. pen.
pen., con la residua circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti Daniele dell’Armi nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Art. 69 cod. pen.
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli
(Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Testo completo

LINI ORDINANZA Dell'Armi Daniele nato a ROMA il 14/04/1992 avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa l’aggravante della premeditazione, previo giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis e 62, n. 6 cod. pen., con la residua circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti Daniele dell’Armi nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena in ordine al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; che i giudici di appello hanno motivato detto diniego indicando la gravità dell’episodio, i precedenti penali anche specifici del ricorrente, il mancato accertamento del movente, il contributo fornito all’accertamento dei fatti dalla vittima, elementi non ritenuti fondanti un giudizio di prevalenza; che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 - 01); che, pertanto, che il ricorso è inammissibile poiché le censure esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è d