Italian Supreme Court dismisses appeal regarding revocation of early release due to serious post-release conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal of Surveillance's decision to revoke early release. The Tribunal correctly applied Article 54 of the Prison Organization Law by linking the revocation to the convicted person's serious violent crimes committed during sentence execution, rather than solely the new conviction. The Court rejected arguments regarding ineffective rehabilitation treatment as they were generic and unsupported by specific evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 comma 3 ord. pen.; Art. 27 Cost.: The revocation of early release due to serious post-benefit conduct concerns the entire period of served sentence, not just the semester of the offense, and requires concrete evidence of failed rehabilitation rather than generic allegations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10468/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4200/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 38441/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a MILANO il 09/09/1982avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con l ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano surichiesta dell Ufficio della Procura della Repubblica di Milano ha revocato il beneficio dellaliberazione anticipata per 405 giorni relativi ai periodi dal 12 settembre 2018 al 12 marzo2023 nei confronti * *che i motivi di ricorso deducono la erronea applicazione dell art 54 * pen e l art27 Cost in relazione alla mancata valutazione dell effettività del trattamento rieducativo delricorrente la mancanza e la illogicità della motivazione nonché la violazione del principio diproporzionalità e del principio di effettività del detto trattamento ed inoltre la violazione deiprincipi elaborati dalla Corte *CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che in corretta applicazione dei principi espressi dalla Cortecostituzionale nella sentenza n 186 del 1995 il Tribunale di sorveglianza ha ancorato larevoca della liberazione anticipata ex art 54 comma 3 ord pen non al fatto in sédell intervenuta condanna del ricorrente per plurimi reati di rapina avvalendosi di armicommessi nel corso dell esecuzione della pena nell anno 2023 ma anche alla ritenutaincompatibilità del mantenimento della misura con la condotta in concreto tenuta dalsoggettoche infatti il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato con motivazione congrua econforme a coerenti canoni logici che si sottrae a censura in sede di legittimità la specificagravità dei reati commessi sotto il profilo dell idoneità di tale comportamento a dimostrarel insuccesso della partecipazione del condannato all opera di rieducazione che costituisce ilpresupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipatache la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza diuna grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l intero arcotemporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta èstata posta in essere in quanto l art 54 L 26 luglio 1975 n 354 cd ordinamentopenitenziario fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini delladeterminazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione delbeneficio Sez 1 n 38332 del 05/06/2014 * Rv 260595 01che peraltro le doglianze in punto di non effettività del trattamento rieducativocorrelata alla situazione di tossicodipendenza del condannato risultano generiche ecomunque non supportate da alcuna allegazione specifica sottoposta al vaglio delTribunale idonea a dimostrare la mancanza di assistenza terapeutica impeditiva di unpercorso trattamentale tale da consentire e il reinserimento sociale del ricorrenteche pertanto il ricorso è inammissibile poiché le censure esposte tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali non sono consentite e sonocomunque manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv280601 Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10468/2026196/2003 e ss mm Roma lì 18/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4200/2026* * MONACO CC 12/03/2026* * R G N 38441/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a MILANO il 09/09/1982avverso l ordinanza del 25/09/2025 del * * di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTORitenuto che con l ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano surichiesta dell Ufficio della Procura della Repubblica di Milano ha revocato il beneficio dellaliberazione anticipata per 405 giorni relativi ai periodi dal 12 settembre 2018 al 12 marzo2023 nei confronti * *che i motivi di ricorso deducono la erronea applicazione dell art 54 * pen e l art27 Cost in relazione alla mancata valutazione dell effettività del trattamento rieducativo delricorrente la mancanza e la illogicità della motivazione nonché la violazione del principio diproporzionalità e del principio di effettività del detto trattamento ed inoltre la violazione deiprincipi elaborati dalla Corte *CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che in corretta applicazione dei principi espressi dalla Cortecostituzionale nella sentenza n 186 del 1995 il Tribunale di sorveglianza ha ancorato larevoca della liberazione anticipata ex art 54 comma 3 ord pen non al fatto in sédell intervenuta condanna del ricorrente per plurimi reati di rapina avvalendosi di armicommessi nel corso dell esecuzione della pena nell anno 2023 ma anche alla ritenutaincompatibilità del mantenimento della misura con la condotta in concreto tenuta dalsoggettoche infatti il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato con motivazione congrua econforme a coerenti canoni logici che si sottrae a censura in sede di legittimità la specificagravità dei reati commessi sotto il profilo dell idoneità di tale comportamento a dimostrarel insuccesso della partecipazione del condannato all opera di rieducazione che costituisce ilpresupposto della fiducia accordata mediante la concessione della liberazione anticipatache la revoca della detrazione di pena per liberazione anticipata in conseguenza diuna grave condotta del condannato successiva al beneficio ottenuto riguarda l intero arcotemporale di espiazione di pena già effettuata e non solo il semestre in cui detta condotta èstata posta in essere in quanto l art 54 L 26 luglio 1975 n 354 cd ordinamentopenitenziario fa riferimento ai semestri di pena scontata unicamente ai fini delladeterminazione della riduzione di pena da accordare per effetto della concessione delbeneficio Sez 1 n 38332 del 05/06/2014 * Rv 260595 01che peraltro le doglianze in punto di non effettività del trattamento rieducativocorrelata alla situazione di tossicodipendenza del condannato risultano generiche ecomunque non supportate da alcuna allegazione specifica sottoposta al vaglio delTribunale idonea a dimostrare la mancanza di assistenza terapeutica impeditiva di unpercorso trattamentale tale da consentire e il reinserimento sociale del ricorrenteche pertanto il ricorso è inammissibile poiché le censure esposte tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali non sono consentite e sonocomunque manifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv280601 Sez 2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delle ammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM* *P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL ART 52 D LGS196/03 E SS MM* *