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Ordinanza — n. 10467/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against interlocutory order suspending revocation of home detention.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible against an interlocutory order rejecting a request to suspend the revocation of home detention. The applicant argued for suspension, but the court noted that such orders lack legal appealability and do not directly impact personal liberty. Consequently, the appeal was rejected because no statutory remedy exists for this specific procedural step.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5, bis c.p.p.; Art. 666, comma 7 c.p.p.: Interlocutory orders rejecting requests to suspend execution of prior rulings are inadmissible for cassation as they lack legal appealability and do not directly affect personal liberty.

Parole chiave

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interlocutory order inadmissibility home detention revocation suspension request rejection cassation appeal dismissal personal liberty impact proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'allontanamento restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5, bis c.p.p.
Art. 666, comma 7 c.p.p.
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 - 01
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Testo completo

LINI ORDINANZA udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.

RITENUTO IN FATTO

Esaminato il ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 28 ottobre 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione dell’ordinanza di rigetto della revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a Maurizio Dangelo, adottata dal medesimo Tribunale di sorveglianza; Rilevato che deve procedersi nelle forme di cui all’art. 610, comma 5, bis, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 666, comma settimo, cod. proc. pen., con il quale il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza, trattandosi di provvedimento interlocutorio, per il quale non è prevista dalla legge l'impugnabilità, nonché privo di diretta incidenza sulla libertà personale (Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 - 01); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 12/03/2026 Il Consig