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Ordinanza — n. 10457/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected arguments without new critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected in the second instance without providing a critical re-examination. The appellant argued for reduced sentencing and exemption from liability, but the court found the lower court's reasoning sufficient and the new claims infondate. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 76 d.lgs n. 159/2011; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals that merely reiterate arguments already rejected in the second instance without critical re-examination are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of critical analysis criminal procedure second instance review infrazione privilegiata pene e misure contravvenzioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d.lgs n. 159 del 2011
Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto adottata dal Tribunale di Palermo nei confronti Mirco Piampiano per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 4, lett. i-ter, d.lgs n. 159 del 2011
pen, alla luce della particolare pericolosità del ricorrente, soggetto ricondotto alla categoria di cui all’art. 4 lett.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.
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Testo completo

LINI ORDINANZA Piampiano Mirco nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994; avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco.

RITENUTO IN FATTO

Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto adottata dal Tribunale di Palermo nei confronti Mirco Piampiano per il reato di cui all’art. 76, comma 4, d. lgs n. 159 del 2011; che con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità per il suddetto reato; che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio per non essere stato riconosciuto il minimo edittale e per non essere state concesse le attenuanti generiche; che con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che tutti i motivi sono inammissibili in quanto riproducono e reiterano gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01); che, infatti, che la sentenza impugnata, con motivazione puntuale ed esaustiva, ha dato conto della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 76 d. lgs cit., non avendo l’imputato dimostrato alcuna situazione di indigenza, né essendosi adoperato per richiedere riduzioni dell’importo o pagamenti rateali; delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondate sui plurimi precedenti penali anche per reati contro la persona e contro il patrimonio e per l’insussistenza di elementi positivi dai quali trarre un giudizio di meritevolezza delle stesse; e, ancora, della insussistenza dei requisiti di cui all’art. 131-bis cod. pen, alla luce della particolare pericolosità del ricorrente, soggetto ricondotto alla categoria di cui all’art. 4 lett. i-ter d. lgs cit., nonché in considerazione della condotta tenuta nel caso concreto, non avendo il ricorrente corrisposto nemmeno una minima parte della cauzioene; che,pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme