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Ordinanza — n. 10416/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and prohibited re-evaluation of sentence proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10416/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated arguments already rejected on merits regarding the denial of generic mitigating circumstances and the proportionality of the sentence. Consequently, the court applied Article 591 of the Code of Criminal Procedure to dismiss the request and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided without specific criticism and if it attempts a new evaluation of sentence proportionality absent logical or legal flaws.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific criticism required proportionality sentence reiteration arguments Code Criminal Procedure principio della doppia incriminazione errore nella commisurazione della pena errore scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 591, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
pen., che richiama l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMONTANO ENZO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/12/1990 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Enzo Tramontano, tramite difensore di fiducia abilitato ha proposto ricorso per cassazione in data 4/11/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dep. il 18/06/2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Caputa Vetere in data 11/03/202,2; Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;

Che la censura dedotta sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d'appello ha posto a sostegno del diniego (pag. 2, ultimo cpv.) della decisione assunta sul punto, ove si spiega che "non si comprende quale sia il comportamento processuale lodevole al punto da meritare l'attenuazione della pena"; Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, lett. c), cod. proc. pen., che richiama l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);

Considerato che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex multis Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delIa mma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deco in Re a il 12 marzo 2026 Il Co