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Ordinanza — n. 10415/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10415/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Lorenzetti inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to properly assess his physical state and the credibility of his defense regarding drug use and phone number changes. The court rejected these claims as generic reiterations of facts already thoroughly examined and dismissed by the appellate and trial judges without specific legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Cassation appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning and cannot merely reiterate factual arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific legal criticism reiteration of factual arguments criminal procedure exhaustion art 75 d.lgs 159 2011 sanzioni penali violazione dell'obbligo di fedeltà riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
il 4/8/2025, di conferma della sentenza di condanna in data 15/02/2024 del Tribunale di Urbino, in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZETTI ALESSANDRO nato a FOSSOMBRONE il 19/12/1966 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; /2-17 "z‘ Premesso che Alessandro Lorenzetti, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione in data 14/10/2025 avverso la sentenza del n. 797 della Corte d'appello di Ancona emessa in data 13/5/2025 dep. il 4/8/2025, di conferma della sentenza di condanna in data 15/02/2024 del Tribunale di Urbino, in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (nella specie: pretesa insussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Che la censura genericamente dedotta circa l'asserito stato psico-fisico dell'imputato al momento del controllo derivante dall'assunzione di un mix di farmaci (prescritti dal medico di base) e droghe non si confronta con le ragioni che il giudice ha posto a sostegno (pag.

4) della decisione assunta sul punto, ove si argomentano, con asciutta puntualità, le ragioni che hanno determinato a ritenere non credibile e priva di riscontro l'affermazione dell'appellante, siccome smentita dallo stesso imputato che, in sede di interrogatorio, non ha fatto riferimento all'assunzione di droghe, limitandosi ad affermare che aveva assunto i soliti farmaci, "il che non è perché la prescrizione è successiva ed anzi appare strumentale al sostegno della sua versione"; priva di pregio è stata ritenuta, altresì, dalla Corte territoriale - con giudizio fattuale insindacabile in questa sede, perché esaustivo e non manifestamente illogico, la considerazione difensiva in ordine al cambio di numero di telefono che l'imputato non avrebbe fatto in tempo a comunicare la sera prima, circostanza non ritenuta provata e del tutto apodittica (pag. 4 sent.);

Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, nonché interamente versato in fatto, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito (cfr. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna ex lege il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorenrría di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma il 1Z marzo 2026 nsigli e es or ETP-07,7.ATA Il Presid