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Ordinanza — n. 10414/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of execution judge's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10414/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because it was filed for impermissible reasons, specifically failing to provide specific legal criticism of the execution judge's decision. The appellant argued against the denial of sentence continuation, but the court found the judge's reasoning regarding the lack of criminal intent unity and the temporal distance between offenses to be logical and sound. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a repetition of previously examined criticisms without new legal arguments, leading to its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on specific legal criticism of the lower court's reasoning, but rather reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the execution judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal criticism sentence continuation execution phase criminal intent unity repetition of arguments costs imposition reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
192/2025 SIGE) ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima, come richiamate nell'ordine di esecuzione n.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
192/2025 SIGE) ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan
Sez. U, n. 28659/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025
pen.) che vengano indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025);
Sez. U, n. 28659/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANGIO DOMENICO nato a SIDERNO il 18/11/1989 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che il detenuto Domenico Strangio, tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. Luca Cianferoni, ha proposto ricorso per cassazione in data 21/11/2025 avverso l'ordinanza in epigrafe del 28/10/2025 con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 192/2025 SIGE) ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima, come richiamate nell'ordine di esecuzione n. 282/2024 SIEP del 16/10/2024 e riportate ai numeri 3 e 6 del certificato del casellario giudiziale;

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare la distanza cronologica tra gli episodi giudicati con le sentenze indicate nell'istanza (commessi a ben più di un lustro l'uno dall'altro: pag. prima ord. imp.) nonché l'eterogeneità del ruolo rivestito del ricorrente per come ricostruito nella prima sentenza (autonomo fornitore, una sorta di "libero professionista" al quale si rivolgevano i malavitosi del catanzarese per l'acquisto di cocaina) rispetto a quello descritto nel contesto associativo della sentenza di cui al n. 6 (quale inquadrato corriere e spacciatore internazionale, parte integrante di un gruppo denominato Ietto-Marando che, unitamente ad altri gruppi, componeva un'associazione operante oltre i confini calabresi, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. prima), spiegando come dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati, perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, ispirata al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che quella compiuta dal giudice dell'esecuzione nell'impugnata ordinanza costituisce una valutazione esaustiva, completa ed immune da vizi logico-giuridici come tale non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti (anche agli effetti esecutivi di cui all'art. 671 cod. proc. pen.) che vengano indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025);

Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, non è ammissibile, in quanto non consentito, con conseguente condanna del ricorrente ex lege al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somMa di euro tre