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Ordinanza — n. 10408/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the challenged order was interlocutory and non-appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10408/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the challenged order was interlocutory and legally non-appealable. The respondent argued for cassation against a surveillance tribunal's decision to reject an early hearing request, while the court identified the procedural defect. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the frivolous filing.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An interlocutory order lacking finality is non-appealable via cassation and must be declared inadmissible de plano.

Parole chiave

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interlocutory order non-appealable provision inadmissible appeal de plano rejection procedural defect condono delle spese procedurali censure procedurali abbandono definitivo del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
SIUS 2025/13183), di rigetto dell'istanza per anticipazione udienza fissata al 4/02/2026; Rilevato che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile, avente natura interlocutoria, sicché va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI DAVIDE nato a MILANO il 23/09/1963 avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Davide Palmieri, tramite difensore di fiducia abilitato, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2025/1445 emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 3/11/2025 (n. SIUS 2025/13183), di rigetto dell'istanza per anticipazione udienza fissata al 4/02/2026; Rilevato che il ricorso è stato proposto contro un provvedimento non impugnabile, avente natura interlocutoria, sicché va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannali ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consi liere estensore Il Presidente