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Ordinanza — n. 10406/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize criminal sentence continuation, but the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the execution judge. The court ruled that the appeal lacked the required specific legal criticism of the lower court's reasoning, violating the procedural requirement for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is filed for reasons not permitted in the stage of legality, such as when it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court without specific legal criticism.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal criticism reproduction of arguments code of criminal procedure execution phase review continuazione dell'esecuzione reato continuato reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
270074-01); Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez.
art. 671 cod. proc. pen
2744/2020 SIEP) con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
276970- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente z ag declaratoria di inammissibilità del ricorso e condannakricorrente al pagamento/ 7) .
Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 1, n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera
13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv.
Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMIDOVIC FADILA (CUI 01P9B-1W) nato il 18/06/1982 avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Hamidovic Fadila, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione in data 21/11/2025 avverso l'ordinanza in epigrafe del 3/11/2025 (n. 1527/2025 SIGE - n. 2744/2020 SIEP) con cui il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima (gruppi sub 1, sub 2, sub 3 e sub 4);

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivata mente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione non si confronta con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare la diversa composizione di taluni reati, commessi in concorso con persone diverse e la diversità di indole (avuto particolare riferimento al reato di evasione commesso a marzo 2021), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag.

4) e ha rettamente spiegato che non è sufficiente la dedotta minima distanza cronologica tra i fatti criminosi, dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr.

Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente z ag declaratoria di inammissibilità del ricorso e condannakricorrente al pagamento/ 7) . delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna fricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R