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Ordinanza — n. 10405/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner personally filed it instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10405/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner filed it personally rather than through a qualified defense attorney. The material facts show the detainee submitted the request directly via the prison office, violating the mandatory requirement for professional representation under the amended Code of Criminal Procedure. The court ruled that this procedural defect renders the appeal inadmissible de plano and ordered the payment of court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, Art. 613, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be filed by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense attorney requirement prisoner procedural rights court costs and fine restituzione dell'assistenza sociale differimento dell'esecuzione della pena procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
42062 del 13/09/2017, Lissandrello); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal detenuto, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Italia); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte cost. n. 188 del 1980
272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980;
Corte cost. n. 395 del 2000
Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia
Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGIAS PAOLC DIEGO nato a SASSARI il 07/07/1968 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di SASSARIudita la relazior, svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; P-9 Premesso che AUGIAS Paolo Diego, con atto trasmesso dal Tribunale di Sassari-Ufficio esecuzioni penali propone personalmente, tramite ufficio matricola della Casa circondariale di Sassari, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di Sassari del 10/07/2025 (SIGE 47/2025) di rigetto dell'istanza della restituzione in termini per impugnare;

Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 188 del 1980;

Id. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, ha affermato che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantire l'esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce affatto una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal detenuto, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos