Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10404/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10404/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10404/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Giuseppe Priolo, tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. Giovanni Restivo, ha proposto ricorso per cassazione in data 17/10/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 3245 del 9/06/2024, dep. 21/7/2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21/10/2024 che lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con confisca e distruzione di quanto in sequestro;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10404/2026 — snpen · Corte di Cassazione: della decisione assunta sul punto, ove, richiamandosi Sez. 2, n. 24312 del 2014, secondo la quale anche un solo elemento attinente alla responsabilità del colpevole od all'entità del reato e alla modalità di esecuzione può essere sufficiente per il diniego, si evidenzia che non è stato in concreto neppure prospettata dall'appellante, né è desumibile agli atti, la sussistenza di alcun elemento positivo di meritevolezza, mentre depongono in senso contrario le modalità del fatto, connotato da intrinseca gravità (dimensioni e caratteristiche del coltello) e la personalità dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi abuso di materiali oggetto pericoloso infrazioni contro i beni culturali abuso di diritto risarcimento per atto illecito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIOLO GIUSEPPE nato a PALERMO il 20/09/1989 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Giuseppe Priolo, tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. Giovanni Restivo, ha proposto ricorso per cassazione in data 17/10/2025 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 3245 del 9/06/2024, dep. 21/7/2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 21/10/2024 che lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, con confisca e distruzione di quanto in sequestro;

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Osservato che, in particolare, la censura dedotta sulla mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con le ragioni sul trattamento sanzionatorio che il giudice d'appello ha posto a sostegno del diniego (pag.

3) della decisione assunta sul punto, ove, richiamandosi Sez. 2, n. 24312 del 2014, secondo la quale anche un solo elemento attinente alla responsabilità del colpevole od all'entità del reato e alla modalità di esecuzione può essere sufficiente per il diniego, si evidenzia che non è stato in concreto neppure prospettata dall'appellante, né è desumibile agli atti, la sussistenza di alcun elemento positivo di meritevolezza, mentre depongono in senso contrario le modalità del fatto, connotato da intrinseca gravità (dimensioni e caratteristiche del coltello) e la personalità dell'imputato.

Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente reiterativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.); Considerato che il motivo è anche manifestamente infondato in quanto nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione sia esente da vizi logico-giuridici e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (ex mu/tis, Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.;

Sez. 3, n. 36341 del 17/6/2025, Bianciotto e altro, non mass.), ), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i