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Ordinanza — n. 10401/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of particular leniency plea under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely repetitive complaints already addressed by the lower court. The appellant challenged the denial of the 'particular leniency' defense under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the trial court failed to properly evaluate the crime's specific circumstances. The court rejected this because the lower judge correctly assessed the weapon's severity and the inherent offensiveness of the conduct, and the appeal lacked the required specific factual arguments to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 591, 613, 610 cod. proc. pen.: Appeals based solely on generic complaints of lack of motivation or repetitive grievances regarding the denial of particular leniency are inadmissible if the lower court provided adequate reasoning on the specific facts and gravity of the offense.

Parole chiave

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particular leniency Art. 131-bis Penal Code inadmissible appeal lack of motivation repetitive grievances criminal procedure Corte di Cassazione infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3766 del 2025 emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 3/7/2025, con cui si lamenta illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;
Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
3766 del 2025 emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 3/7/2025, con cui si lamenta illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, Marando e altro
Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, Marando e altro, non mass., in motiv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENFORTE SAMUELE nato a PALERMO il 03/01/1998 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Letto il ricorso proposto dal difensore di fiducia abilitato di Samuele Benforte avverso la sentenza in epigrafe, n. 3766 del 2025 emessa dalla Corte d'appello di Palermo il 3/7/2025, con cui si lamenta illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen., quanto al diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto;

Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivatamente negato l'invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto, della sua gravità (coltello a serramanico con una lama in acciaio di 6 cm) e della "intrinseca offensività della condotta contestata" (pag. 4), conclusione ostativa a ritenere il fatto di particolare tenuità;

Ritenuto che, peraltro, il motivo relativo al diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, è inammissibile anche a causa della sua genericità, consistendo nella sola asserzione della mancanza di motivazione sul punto, disgiunta dalla illustrazione degli aspetti di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di non punibilità, con la conseguente inidoneità della censura a costituire idoneo mezzo di critica argomentata della decisione impugnata, non essendo stata correlata la denuncia di mancanza di motivazione alla allegazione di aspetti del fatto idonei a consentire il riconoscimento di detta causa di esclusione della punibilità trascurati o erroneamente valutati dalla Corte territoriale, talché sarebbe rimasta, di conseguenza, persino irrilevante la mancanza di motivazione su tale punto (ad es.

Sez. 3 n. 25458 del 11/06/2025, Marando e altro, non mass., in motiv. § 4); motivazione, in ogni caso, come sopra rilevato, presente (v. pag. 4 sent.); Letti ed applicati gli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613, comma 1, cod. proc. pen., nonché 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaThlavore della Cassa delle ammende. f Così deciso in a il 12 marzo/026 Il Consigli re e es e I