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Ordinanza — n. 10398/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant challenged the denial of sentence continuation and the penalty increase for satellite crimes, but the Court found these grievances merely factual and repetitive of arguments already rejected by the execution judge. Consequently, the appeal was rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is merely factual or re-evaluative, lacking specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specific legal criticism factual re-evaluation sentence continuation satellite crimes execution judge discretion procedural costs formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
278856-01); Considerato che, pertanto, il ricorso, aspecifico e meramente fattuale e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
esec.), nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima ed ha rideterminato la pena inflitta al condannato in anni 11 e mesi quattro di reclusione;
Art. 81 cpv. cod. pen.
989/21), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag.
Art. 7 legge n. 203 del 1991
989/21 solo per quanto concerne il luogo e tempo di esecuzione della condotta, essendo però diversa non solo la natura delle imputazioni ma anche le modalità di consumazione dei reati di rapina e di estorsione, e nell'osservare, altresì, che non risulta contestata l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 legge n.
art. 671 cod. proc. pen
esec.), nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022
Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025
Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025
Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012
Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025
Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025
28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018
20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020
238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025
276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIOTTI FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 25/10/1989 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; rn-1 Premesso che Francesco Gigliotti, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione (n. 559/2025 R.G. esec.), nella parte in cui ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra le sentenze meglio indicate nell'istanza medesima ed ha rideterminato la pena inflitta al condannato in anni 11 e mesi quattro di reclusione;

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura (a loro volta già generici: pag. prima ord. imp.) già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del provvedimento impugnato; Osservato che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illegittimità del diniego della continuazione (primo motivo), come pure la correlata doglianza che lamenta il vizio di motivazione e l'errata applicazione della legge penale (art.133 cod. pen.) quanto all'aumento di pena (nella specie pari ad anni 3 e mesi sei) per i reati-satellite, non si confrontano con il puntuale argomentare del giudice dell'esecuzione, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, il quale, nell'evidenziare che le condotte di tentata rapina, lesioni e furto in abitazione risultano accomunata con quelle giudicate con la sentenza n. 989/21 solo per quanto concerne il luogo e tempo di esecuzione della condotta, essendo però diversa non solo la natura delle imputazioni ma anche le modalità di consumazione dei reati di rapina e di estorsione, e nell'osservare, altresì, che non risulta contestata l'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991 (diversamente che per le imputazioni oggetto della sentenza n. 989/21), ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell'art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 2 ord. imp.), spiegando che si tratta di condotte autonome sotto il profilo dell'occasione, dettate da situazioni contingenti, affatto diverse da quelle delle altre violazioni in esame, dovendosi a tal fine ribadire che: - l'unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazione in fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420-01;

Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vita delinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero A non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615); - deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola base dell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (cfr.

Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, ispirato al favor rei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.;

Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950-01); - un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per configurare il "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., che chiede, come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); Considerato che, quanto alla seconda censura che lamenta l'eccessività dell'aumento dei pena inflitto per i reati-satellite, pari a complessivi anni 3 e mesi 6 di reclusione, trattasi di una valutazione frutto dell'insindacabile esercizio del potere del giudice dell'esecuzione non rivedibile in questa sede, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito (e di quello dell'esecuzione), che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01); Considerato che, pertanto, il ricorso, aspecifico e meramente fattuale e rivalutativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così