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Ordinanza — n. 10392/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner filed it personally instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Verdianni's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. The prisoner argued for personal representation, but the Court emphasized that post-2017 legislative reforms require specialized counsel for cassation appeals to ensure professional technical representation. Consequently, the appeal was rejected under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, and Verdianni was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The right of defense before the Court of Cassation requires representation by a qualified attorney; personal filing by a detainee renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing by detainee qualified defense attorney requirement Art. 613 Code of Criminal Procedure Art. 610 procedural sanction violazione delle norme procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Austria); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal detenuto, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 123 cod. proc. pen.
SORVEGLIANZA di FIRENZE9-r-( udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che VERDIANI Marcello, con atto del 18/10/2025 trasmesso ai sensi dell'art. 123 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Austria); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod.
art. 123 cod. proc. pen
SORVEGLIANZA di FIRENZE9-r-( udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che VERDIANI Marcello, con atto del 18/10/2025 trasmesso ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
art. 411 cod. proc. pen
2895/2025 del Tribunale di sorveglianza d Firenze 2/10/2025 (SIUS 2025/960), per violazione di legge in relazione all'art. 411 cod. proc. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Corte cost. n. 395 del 2000
272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art.
Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia
Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria
Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE9-r-( udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che VERDIANI Marcello, con atto del 18/10/2025 trasmesso ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. tramite Casa Circondariale Porto Azzurro (LI) propone personalmente ricorso per cassazione manoscritto a penna avverso l'ordinanza n. 2895/2025 del Tribunale di sorveglianza d Firenze 2/10/2025 (SIUS 2025/960), per violazione di legge in relazione all'art. 411 cod. proc. pen.;

Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che, nel giudizio di legittimità, la necessità di una specifica e professionale rappresentazione tecnica è un'esigenza da tempo avvertita anche dalla giurisprudenza costituzionale (già Corte cost. n. 395 del 2000), che l'ha ritenuta altresì compatibile con l'art. 6, par. 3, lett. c), Convenzione EDU, e la stessa giurisprudenza convenzionale, a sua volta, ha affermato che la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale, essendo rimessa agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantire l'esercizio di tale diritto (Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c.

Italia, § 48; Id., 21/09/1993, Kremzow c. Austria); che la previsione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., proprio in ragione delle approfondite conoscenze giuridiche e dell'elevato livello di qualificazione professionale che postula l'esercizio del diritto di difesa innanzi alla Corte di cassazione, non costituisce una irragionevole espressione della discrezionalità legislativa (Sez. 5, n. 35942 del 25/09/2025, Predieri, non mass.); che nel caso di specie il ricorso è stato presentato personalmente dal detenuto, sicché va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di:pro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i orria il 1 o